Perché sono stati ridotti a cinque i punti di penalizzazione della Reggina, con la restituzione di due lunghezze? A spiegarlo è la Corte Federale d'Appello, a Sezione Unite.

I difensori della Reggina hanno chiesto il "bis in idem" per i pagamenti del 16 febbraio. Significa che "non possa esserci, per uno stesso fatto, un nuovo procedimento nei confronti di un imputato"

"....da ultimo,  i reclamanti censuravano l’operato del giudice di primo grado, che avrebbe dato luogo a una sorta di “bis in idem”, sanzionando dapprima il mancato pagamento al 16 febbraio 2023 e poi il suo permanere, laddove la fattispecie era sussumibile nell’alveo di condotta unica, sia pure di carattere continuato", si legge nella nota della CFA".

E difatti, la Corte ha spiegato:

3. Per quanto riguarda il “quantum” in totale della sanzione stessa alla società, queste Sezioni Unite ritengono invece di condividere l’assunto delle parti reclamanti relativamente ai due punti di penalizzazione inflitti per il permanere dell’inadempimento del 16 febbraio 2023 ancora alla data del 16 marzo 2023.

3.1 In tal caso, infatti, deve individuarsi corretta la ricostruzione della difesa dei reclamanti, secondo la quale si era al cospetto di un’unica condotta. Inoltre, e sul punto, era – qui sì – individuabile la circostanza per la quale la stessa società aveva rappresentato la pendenza al Tribunale e che il pagamento fosse ritenibile essenziale e funzionale alla continuità aziendale, a differenza della volta precedente di cui all’istanza per i pagamenti del 16 febbraio 2023. In questo unico caso, pertanto, la società ha dimostrato di avere fatto tutto il possibile per rappresentare al Tribunale ordinario la situazione di fatto, dando luogo anche a una nuova istanza di autorizzazione, sia pur non condivisa dal Tribunale Fallimentare.

Sul punto, è noto che il comma 2 dell’art. 13 C.G.S., prevedendo espressamente che “Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SSUU, n. 1/2021-2022). Queste Sezioni Unite, pertanto, ritengono di avvalersi di tale principio e di provvedere a rideterminare la sanzione specifica.

Sezione: Avversario / Data: Mar 16 maggio 2023 alle 18:00
Autore: Redazione TuttoAscoliCalcio / Twitter: @TuttoAscoli
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